Il Punto Nascita resta chiuso. Respinte dal TAR le istanze del territorio
Adesso va approfondita la sentenza nel dettaglio con gli avvocati, per capire i margini di un ricorso al Consiglio di Stato, che andrebbe depositato entro metĂ dicembre
CASALMAGGIORE – Il Punto Nascite non riaprirĂ . Non c’erano invero molte speranze, nonostante tutte le istanze portate davanti ai giudici, nonostante le millemila parole spese dai politici di ogni ordine e grado. Nessuna deroga richiesta quando ve ne erano le possibilitĂ e adesso, sino a che la legge non viene modificata, la Regione avrĂ e comunque sempre ragione delle istanze del terzo mondo della lombardia sud. Resta la rabbia. Il punto Nascite non riaprirĂ .
E’ uscita nel pomeriggio di oggi la sentenza del TAR di Brescia che respinge il ricorso presentato dai 21 Comuni dell’area Oglio Po per tentare di salvare il punto nascita del proprio ospedale di riferimento. Con ordinanza della Sezione I del 16/11/2018 n. 437, il T.A.R. Brescia aveva giĂ rigettato la domanda cautelare. Alla pubblica udienza dellâ8/5/2019 il gravame introduttivo Ăš stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Il TAR Ăš entrato nel merito riassumendo nel dettaglio tutti i fatti e gli atti che hanno caratterizzato questa diatriba. I Comuni ricorrenti hanno infatti censurato la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 28/6/2018 n. IX/267, che ha disposto la cessazione dellâattivitĂ del âpunto nascitaâ dellâOspedale Oglio Po alla luce dei pareri del Comitato Percorso Nascite nazionale del 21/11/2016 e del 16/10/2017.
Il TAR ha sostanzialmente giudicato corretta nella sua discrezionalitĂ la scelta di Regione e l’interpretazione dell’Accordo Stato-Regione del 2010 e ha citato numerosi precedenti giurisprudenziali dei TAR Puglia, Trento, Abruzzo, Sicilia tutti sfavorevoli ai Comuni che avevano impugnato atti che chiudevano punti nascita.
Nel dettaglio alcuni stralci della sentenza: “I Comuni ricorrenti invocano il Decreto Ministeriale 11/11/2015, il quale allâart.1, commi 1, 2 e 3 prevede la possibilitĂ che le Regioni o Province Autonome possano presentare al âtavolo di monitoraggioâ di cui al DM 29/7/2015 âeventuali richieste di mantenere in attivitĂ punti nascita con volumi di attivitĂ inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orograficamente difficiliâ, in deroga a quanto previsto dallâAccordo Stato-Regioni del 16/12/2010. Lâiniziativa Ăš rimessa alla Regione, e nella fattispecie la Lombardia ha inoltrato per due volte la richiesta, e il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) si Ăš sempre pronunciato negativamente. Come sottolineato dalla stessa autoritĂ regionale nella proposta di deroga del 21/6/2016, il numero dei parti presso lâOspedale Oglio Po era inferiore a 500 per anno fin dal 2013. Inoltre, giĂ da diverso tempo il âpunto nascitaâ (pur essendo dotato dei servizi previsti per il DEA, Dipartimento emergenza e accettazione) ospitava soltanto la gravidanza âfisiologicaâ praticando la selezione delle gestanti in cura, le quali venivano inviate per il parto presso i centri di riferimento di Cremona e Mantova se al di sotto della 36ma settimana di gestazione o in presenza di patologie. Anche ammettendo che i tempi di percorrenza siano quelli calcolati dai Comuni ricorrenti â per cui uno spostamento da Viadana o da Casalmaggiore per le strutture di Mantova o Cremona richiederebbe oltre 45 minuti â nellâordinanza cautelare di rigetto n. 437/2018 si Ăš giĂ messo in luce che nel DM 2/4/2015 n. 70 (allegato 1,par. 9.2.2.) sono previsti Presidi Ospedalieri in zone particolarmente disagiate quando siano necessari âpiĂč di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficaceâ. Non Ăš dunque irragionevole la conclusione del CPNn circa lâinsussistenza di condizioni orografiche difficili. Eâ pur vero che le strade da percorrere sono caratterizzate da intenso traffico veicolare, e tuttavia insistono in una zona pianeggiante per cui (salvo il caso di eventi atmosferici imprevedibili) non si riscontrano a priori difficoltĂ effettive e insuperabili di spostamento in tempi ragionevoli. Peraltro, con riguardo ai profili della distanza e della difficoltĂ dei collegamenti stradali, la Regione ha dato atto dei servizi, adeguatamente garantiti, del trasporto materno assistito (STAM) e del trasporto neonatale (STEN), sia su ruote che con elicottero, e ha sottolineato che l’attuale rete regionale per l’assistenza materno neonatale Ăš giĂ organizzata secondo il paradigma Hub and Spoke e prevede la centralizza zione delle gravidanze a rischio presso i centri di riferimento dotati di elevate competenze e tecnologie: grazie a tale sistema, attivo da diversi anni sul territorio lombardo, nel 2017 piĂč del 95% di neonati con peso inferiore a 1500 grammi Ăš nato presso strutture dotate di TIN (terapia intensiva neonatale). La delocalizzazione, in definitiva, appare assistita da sufficienti garanzie circa la capacitĂ dellâassetto organizzativo e tecnologico di rispondere alle situazioni di urgenza/emergenza materne e neonatali. A parziale ridimensionamento dellâinvocata âfidelizzazioneâ, peraltro, la difesa regionale ha dato conto della percentuale di donne che partoriscono allâOspedale di cui si discorre, per cui circa la metĂ delle gestanti giĂ si rivolge ad altre strutture (sono stati ospitati presso âOglio Poâ il 46,2% dei nati residenti nellâambito territoriale di Viadana e il 57,3% dei nati dellâambito di Casalmaggiore). Inoltre, non va sottaciuto il decremento dei parti presso lâOspedale, con una riduzione del 12,8% (da 437 del 2014 a 381 del 2017 â doc. 8), e pertanto il calo generale della natalitĂ in Lombardia (7% nel periodo) concorre con la scelta delle gestanti di rivolgersi a centri ospedalieri localizzati altrove. In definitiva, in due occasioni il CPNn si Ăš espresso negativamente (in sede consultiva) sulla richiesta di deroga, la Regione ne ha preso atto e ha assunto la conseguente determinazione, immune da vizi di illogicitĂ e incoerenza alla luce delle plurime riflessioni svolte. I Comuni ricorrenti si dolgono della violazione dellâart. 4 comma 6 della L. 439/89 (di esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dellâautonomia locale), la quale statuisce che âLe collettivitĂ locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamenteâ. La tesi illustrata non Ăš persuasiva. In materia sanitaria, entrano in gioco le attribuzioni stabilite dalla Carta costituzionale, per cui lâart. 117 comma 2 lett. m), riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di âdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionaleâ, mentre lâart.117 comma 3 ascrive la âtutela della saluteâ alla competenza concorrente. La disposizione specifica di settore (decreto del Ministero della Salute in data 11/12/2015) prevede coerentemente lâimpulso della Regione e lâintervento di un qualificato organismo tecnico nazionale (Comitato Percorso Nascita nazionale). Peraltro, se non Ăš certamente precluso ai Comuni di rappresentare le rispettive ragioni e avanzare rivendicazioni â tra lâaltro recepite nel 2016 dalla Regione nella richiesta di deroga rivolta al CPNn â ad avviso del Collegio le riflessioni sviluppate dagli organi competenti e in questa sede contestate non avrebbero potuto legittimare conclusioni diverse da quelle in concreto adottate, alla luce del quadro fattuale illustrato. Nella memoria dellâ8/4/2019 i Comuni ricorrenti insistono nel dedurre che la qualitĂ assistenziale per le partorienti presso il âpunto nascitaâ Oglio Po Ăš sempre stata garantita, mentre il loro âdirottamentoâ presso âpunti nascitaâ lontani rappresenta un inutile e pericoloso disservizio. Come si desume da quanto giĂ ampiamente argomentato, la chiusura non rappresenta una misura sanzionatoria per condotte non improntate a diligenza o per lâerogazione di servizi di bassa qualitĂ , ma Ăš lâeffetto di una programmazione che assume a riferimento standard nazionali e internazionali, e privilegia i centri nei quali viene gestito un numero minimo di parti per anno. Le ulteriori deduzioni (episodi di pericolo per le partorienti, disagi, bassa qualitĂ nelle degenze a Cremona per scarsa assistenza, difficoltĂ delle prenotazioni) afferiscono a una corretta ed efficiente gestione del servizio presso un âpunto nascitaâ operativo e qualificato, e non refluiscono su una scelta pianificatoria sorretta da motivazioni congrue e giustificata dal quadro normativo presupposto“.
“Purtroppo – commenta il sindaco Filippo Bongiovanni – dopo il precedente negativo di novembre e il precedente di Piario, era difficile aspettarsi una decisione diversa dallo stesso organismo. – dice il Sindaco di Casalmaggiore, comune capofila del ricorso. Va dato atto che il TAR entra nel merito di ogni singola eccezione che l’avv. Rizzo ha sollevato con puntualitĂ , senza trascurare nemmeno le singole notizie di parti in casa o rischiosi, come ampiamente documentato nei continui scambi di informazioni col comitato. Adesso va approfondita la sentenza nel dettaglio con gli avvocati, per capire i margini di un ricorso al Consiglio di Stato, che andrebbe depositato entro metĂ dicembre”.
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