In Lombardia scuole per l'infanzia al via dal 7 settembre: le disposizioni
In particolare, lâordinanza del presidente della Regione Lombardia raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dellâaccesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dellâinfanzia.
Avvio delle lezioni per le scuole dellâinfanzia fissato al 7 settembre 2020 e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilitĂ di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative: è quanto dispone la nuova ordinanza numero 596 firmata dal presidente della Regione Lombardia.
La decisione è stata inserita nel documento dopo i chiarimenti forniti dal Ministero dellâIstruzione il 9 agosto 2020 in merito allâordinanza emessa dallo stesso Dicastero lo scorso 23 luglio 2020. In base a questi, viene riconosciuta e riconfermata la competenza regionale per la determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilitĂ di anticipare o posticipare lâavvio delle lezioni per la scuola dellâinfanzia rispetto a quanto previsto dallâordinanza ministeriale di luglio.
In particolare, lâordinanza del presidente della Regione Lombardia raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dellâaccesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dellâinfanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarĂ consentito lâaccesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarĂ informato della necessitĂ di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrĂ accedere al servizio.
âQualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da Sars-Cov-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) â chiarisce lâordinanza regionale â saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (Mmg) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (Pls); il Mmg/Pls, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederĂ alla segnalazione secondo le consuete modalitĂ â.
âIl gestore del servizio educativo o la scuola â specifica lâordinanza â comunicherĂ tempestivamente tale circostanza anche allâAgenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirĂ , a seguito dellâeventuale segnalazione da parte del Pls/Mmg, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previstiâ.
Nella nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia sono inoltre introdotte alcune modifiche relative a quanto disposto con la precedente numero 590 del 31 luglio 2020. Ad esempio per quanto riguarda la ristorazione è aggiunta la seguente previsione: âSono consentite le attivitĂ ludiche che prevedono lâutilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purchĂŠ siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazziâ.
Alla scheda âAttivitĂ ricettiveâ, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è cosĂŹ modificato: âInibire lâaccesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). PotrĂ essere consentito lâaccesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purchĂŠ sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito lâutilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrĂ essere previsto un accesso alla sauna con una numerositĂ proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrĂ essere sottoposta a ricambio dâaria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dellâaria; la sauna inoltre dovrĂ essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turnoâ.
Alle schede âServizi alla personaâ, âPalestreâ, âStrutture termali e centri benessereâ, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è cosĂŹ modificato: âInibire lâaccesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. PotrĂ essere consentito lâaccesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purchĂŠ sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito lâutilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrĂ essere previsto un accesso alla sauna con una numerositĂ proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrĂ essere sottoposta a ricambio dâaria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dellâaria; la sauna inoltre dovrĂ essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turnoâ.
Infine, le disposizioni relative a âMusei, archivi e bibliotecheâ sono cosĂŹ modificate: âPer quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poichĂŠ dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che lâisolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle maniâ. Per gli aspetti non diversamente disciplinati dallâordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto 2020, vale quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.
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